L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 5 del 31 gennaio c.a., relativamente al trattamento fiscale dei rimborsi delle spese di parcheggio sostenute dal dipendente in trasferta precisa che tali somme sono tassate o escluse, entro certi limiti, dalla formazione del reddito di lavoro dipendente in base al sistema di rimborso forfettario, misto o analitico, scelto dal datore di lavoro.
I tre differenti sistemi sono:
Sistema forfettario: erogazione di un’indennità giornaliera al dipendente, determinata in via forfettaria, diretta a rimborsare le spese sostenute nel corso della trasferta. L’indennità è esclusa dall’imponibile fino all’importo di 46,48 euro al giorno, elevate a 77,47 euro per le trasferte all’estero;
Sistema misto: esenzione ridotta di 1/3 o 2/3 dell’indennità di trasferta e delle spese di viaggio e trasporto in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente
Sistema analitico (o a piè di lista): non imponibilità del rimborso analitico delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto ed esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente dei rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione delle trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di 15,49 euro, elevati a 25,82 euro per le trasferte all’estero.
Conseguentemente, il rimborso delle spese di parcheggio sarà:
- assoggettabile interamente a tassazione laddove il datore di lavoro abbia adottato i sistemi forfettario o misto;
- escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, fino all’importo massimo di 15,49 euro giornalieri o 25,82 per le trasferte all’estero, in quanto rientranti nella voce “altre spese” anche non documentabili, nei casi di rimborso analitico.