La legge

La Legge 68/1999  prevede il riconoscimento di un incentivo (Incentivo Assunzione Personale Disabile) per un periodo di trentasei mesi per favorire le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di persone con disabilità fisica o psichica.

I beneficiari

Sono beneficiari della misura i datori di lavoro privati, soggetti o meno all’obbligo di assunzione, compresi gli enti pubblici economici.

In dettaglio

Dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 151/2015 recante le disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese,

il contributo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda

per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra.

La medesima agevolazione è riconosciuta

per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.

Mentre il contributo è pari al 35% della retribuzione mensile lorda,

per l’assunzione di lavoratori con una percentuale di invalidità compresa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra.

Anche la durata del beneficio varia in base alle caratteristiche del lavoratore assunto e alla tipologia di rapporto di lavoro utilizzato:

  • L’incentivo spetta per la durata di 36 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato di disabile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 70% e tra il 67% ed il 79%.
  • La durata si riduce a 60 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato di persona con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
  • In caso invece di assunzione a tempo determinato di persona con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l’incentivo spetta per tutta la durata del contratto che non può essere però inferiore a 12 mesi.

Il Decreto ha previsto una modalità di accesso all’incentivo semplice e diretta

Il datore di lavoro dovrà fare un’apposita richiesta all’INPS e, una volta riconosciuta l’agevolazione, potrà fruirne tramite conguaglio contributivo mensile, come spiegato nella circolare n. 99/2016.

Il datore di lavoro per poter presentare la domanda INPS per via telematica ed usufruire così del nuovo incentivo assunzione disabili 2018, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • Deve essere in regola con gli adempimenti degli obblighi contributivi; osservare le norme a tutela delle condizioni sul lavoro; rispettare gli obblighi di legge e i CCNL sottoscritti con i sindacati.
  • Per fruire dell’incentivo, occorre che l’assunzione, a tempo indeterminato o a termine, determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti dal datore di lavoro. Tale incremento, è calcolato confrontando il n° medio dei lavoratori dell’anno pretendete con l’anno successivo all’assunzione. Nel calcolo per la determinazione dell’incremento occupazionale, non rientrano i posti di lavoro vacanti a causa di: dimissioni volontarie, invalidità, pensione di vecchiaia, riduzione volontaria dell’orario di lavoro e licenziamento per giusta causa mentre vanno conteggiati quelli vacanti a seguito licenziamento per giusta causa.
  • L’incentivo non spetta se l’assunzione è la realizzazione di un obbligo preesistente previsto dalla legge o dal CCNL, se riguarda lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti dallo stesso datore di lavoro.
  • Altra condizione per fruire dell’incentivo economico, è quella di non aver ricevuto e poi non rimborsato aiuti statali o essere un’impresa in difficoltà.

La norma prevede che l’incentivo sia riconosciuto dall’INPS secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande; qualora le risorse siano insufficienti, non sono prese in considerazione altre domande.