Nell’ottica di una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il congedo obbligatorio retribuito – congedo obbligatorio del padre lavoratore (indennità giornaliera a carico INPS pari al 100%), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio a favore del padre lavoratore dipendente è:

  • prorogato anche per l’anno 2019, in relazione ai figli nati, adottati o affiliati dal 1°gennaio 2019 al 31 dicembre 2019,
  • nella misura di 5 giorni (erano 4 fino al 2018).

Le altre regole restano confermate, quindi:

  1. il congedo può essere fruito anche in modo non continuativo;
  2. è possibile richiedere anche un giorno di congedo «facoltativo», in questo caso però in alternativa alla madre che non se ne avvalga (necessario accordo tra i due genitori e rinuncia di un giorno della madre).

Il padre lavoratore dipendente deve comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo almeno 15 giorni prima. Se richiesto in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto.

Per poter usufruire dei giorni di congedo il padre lavoratore dipendente deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date di fruizione.

Si tratta di un congedo obbligatorio ed è un congedo di paternità.