NUOVE MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE: L’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE
La Legge 1° aprile 2021, n. 46 ha dato Delega al Governo di studiare un Assegno Unico Universale a sostegno delle famiglie che vada a sostituire la pluralità di richieste di assegni, detrazioni, bonus, ecc..
Per il momento si tratta di un semplice “mandato” per studiare e proporre la questione, e non è ancora nulla di definito per legge o decreto.
Tuttavia la Delega prevede già delle linee guida che andiamo a presentare di seguito:
CONDIZIONI DI SPETTANZA
Il richiedente, per poter accedere all’assegno unico e universale, deve rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni:
- Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso:
- del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o
- del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale
- Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia
- Essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio
- Essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale
MISURE E CRITERIO DI CALCOLO
L’assegno unico e universale spetta per ogni figlio a carico minorenne, nonché maggiorenne e fino al compimento del 21° anno di età di questi, ma in misura ridotta rispetto all’assegno spettante per il figlio minorenne.
L’importo dell’assegno unico sarà modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare attraverso la verifica dell’ISEE, tenendo conto dell’età dei figli a carico nonché dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito del nucleo familiare stesso.
La misura dell’assegno unico potrebbe azzerarsi, in funzione dell’ISEE e dell’accesso del nucleo familiare ad altre prestazioni sociali agevolate.
- L’erogazione dell’assegno per i figli maggiorenni è subordinato al possesso, da parte del figlio maggiorenne medesimo, di almeno uno tra i seguenti requisiti:Frequenza di un percorso di formazione scolastica o professionale, o di un corso di laurea.
- Svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa limitata, con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale.
- Registrazione come soggetto disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro.
- Svolgimento del servizio civile universale.
Nel caso di figli successivi al secondo, ovvero qualora la madre abbia un’età inferiore a 21 anni, l’importo dell’assegno unico e universale è maggiorato.
Nel caso di figlio maggiorenne a carico, di età inferiore a 21 anni, l’assegno unico e universale potrà essere erogato direttamente al figlio, su sua richiesta.
In presenza di figli affetti da disabilità, l’assegno unico e universale sarà maggiorato, rispetto agli importi spettanti per figli minorenni o maggiorenni, in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50%.
La maggiorazione, in questo caso, sarà graduata in funzione della condizione di disabilità del figlio.
RIPARTIZIONE TRA I GENITORI
L’assegno unico e universale, di norma, è ripartito in pari misura tra i genitori.
In loro mancanza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l’assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.
MODALITA’ DI EROGAZIONE
Dalle schede di lettura accompagnatorie al Disegno di Legge, pubblicate dal Senato della Repubblica, ferma restando la corresponsione su base mensile dell’assegno unico e universale, non emergono ulteriori chiarimenti sulla competenza all’erogazione dell’assegno.
Pertanto, non è al momento precisato se l’assegno sarà corrisposto dall’INPS o anticipato dal datore di lavoro e se, in questo caso, sul datore di lavoro ricadrà anche l’onere di calcolare l’importo spettante al lavoratore.
DECORRENZA
Sebbene la norma non riporti alcuna decorrenza specifica, il Governo ha più volte affermato l’intenzione di approvare le norme attuative in tempo utile a far decorrere il nuovo assegno unico e universale a partire dal 1° luglio 2021.
Operativamente, l’erogazione dell’assegno unico e universale decorre dal settimo mese di gravidanza.
PRESTAZIONI ABOLITE
Come anticipato in premessa, l’introduzione del nuovo assegno unico e universale, nell’ottica di riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico, si accompagna al graduale superamento o alla soppressione di una serie di misure attualmente previste dall’ordinamento in tale ambito, utilizzando le risorse destinate a tali prestazioni a finanziamento dell’assegno unico e universale.
Le misure che saranno gradualmente soppresse sono le seguenti :
- Assegno di natalità (cd. “bonus bebé”)
- Premio alla nascita
- “Fondo di sostegno alla natalità”
- Detrazioni fiscali per figli a carico
- Assegno per il nucleo familiare (ANF)
Cordialmente
Lo Staff