Si precisa che come stabilito dalla circolare INPS n. 63/1991, in caso di malattia, è possibile richiedere la visita medica anche il giorno successivo all’insorgere dell’evento, purché la stessa sia domiciliare.
Al contrario, in caso di visita ambulatoriale questo criterio non è applicabile.
Con l’invio telematico dei certificati, il medico è tenuto a distinguere tra visita ambulatoriale e visita domiciliare.
Non sarà quindi più possibile accettare l’indicazione retroattiva di un giorno sui certificati medici ambulatoriali.
Pertanto, un lavoratore che intenda farsi visitare in ambulatorio, deve necessariamente recarsi dal proprio medico curante il giorno stesso dell’insorgere della malattia.
Ciò significa che, se un lavoratore si recasse in ambulatorio medico solo il giorno successivo all’evento, come inizio della malattia dovrà comunque essere considerata la data di rilascio del certificato.
Di conseguenza, la giornata relativa all’insorgere dell’evento non potrà essere ritenuta malattia ma assenza (es. permesso retribuito, ferie, permesso non retribuito, ecc.)